Statuto
STATUTO
Premessa
Le persone che ora si costituiscono in associazione, da molti anni hanno fatto oggetto di propri studi, interessi e/o passione, la musica sacra. L'associazione nasce per favorire la loro collaborazione e il continuo progresso della ricerca.
STATUTO
Art. 1
E' costituita un'Associazione denominata San Michele Arcangelo.
L' associazione San Michele Arcangelo è un'associazione senza fini di lucro.
Art. 2
L' associazione ha sede in Stroncone, presso il convento di S. Francesco.
Art. 3
Scopo dell'associazione è lo studio, la riscoperta e la diffusione del patrimonio di musica sacra, liturgica e paraliturgica, in particolar modo in riferimento alla tradizione musicale occidentale di tutti i secoli.
Per il raggiungimento degli scopi prefissi, l'associazione può svolgere le seguenti attività:
a) Svolgere attività di ricerca.
b) Organizzare corsi di aggiornamento, formazione, qualificazione, perfezionamento e di qualsiasi altro tipo nell'ambito delle discipline principali o sussidiarie allo studio della musica sacra e del suo repertorio.
c) Svolgere attività editoriale in proprio o in collaborazione con soggetti privati, su carta (con proprie testate), mezzi elettronici, radio TV, cavo o di produzione di CD audio o CD-Rom.
d) Organizzare attività musicali (concerti, rassegne corali o concertistiche o altro), artistiche, liturgiche, in proprio o in collaborazione con persone, società o enti.
e) Qualsiasi altra attività utile al perseguimento degli scopi prefissi.
Art. 4
Sono associati dell'Associazione "San Michele Arcangelo", oltre ai partecipanti all'atto costituivo, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano domanda scritta di adesione, e che siano accettati quali soci dal comitato direttivo.
Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo (anche in prestazione d'opera professionale) richiesto dal comitato direttivo.
Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Art. 5
Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo.
Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza.
Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza è pronunciata dal Comitato direttivo con delibera motivata contro gli associati:
a) che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
Art. 6
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci
b) il Comitato Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei Revisori.
ASSEMBLEA
Art. 7
L' Assemblea è formata da tutti gli associati.
L' Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L' Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
a) all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,
b) alla nomina del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori,
c) all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;
d) ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
Art. 8
L' Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Ciascun associato ha diritto a un voto.
Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.
COMITATO DIRETTIVO
Art. 9
L' Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a cinque membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica cinque anni e comunque sino alla loro sostituzione.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto.
Art. 10
Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
Il Comitato Direttivo provvede alle attività dell'Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.
Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato.
E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.
Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente.
Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il trentuno dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.
Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Regole riguardanti altre forme (E-Mail) di convocazione o consultazione fra i membri del Copmitato direttivo saranno espresse nel regolamento dell'Associazione.
PRESIDENTE
Art. 11
Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 12
L' Assemblea nomina un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
PATRIMONIO
Art. 13
Il capitale sociale è costituito:
a) dai contributi annuali o straordinari dei soci;
b) dal fondo di riserva, che potrà essere incrementato con contribuzioni straordinarie, lasciti, donazioni o con qualsiasi altra sopravvenienza;
c) da incassi;
d) da contributi dello Stato, di Enti pubblici, di Istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere.
e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.
SCIOGLIMENTO
Art. 14
L' Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.
In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia.